1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono disciplinare i singoli provvedimenti cautelari secondo i princìpi attualmente vigenti, prevedendo, comunque, gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:
a) prevedere la possibilità di concedere il sequestro conservativo di azienda, in coerenza con la pignorabilità della stessa;
b) riformulare la disciplina della conversione del sequestro conservativo, in modo da garantire la prosecuzione dell'espropriazione forzata sui beni sequestrati;
c) riformulare, per i provvedimenti d'urgenza, la nozione di «pericolo nel ritardo» atipico, in modo da consentire la cautelabilità di ogni diritto soggettivo sottoposto a pericolo di grave lesione;
d) riformulare, per i provvedimenti d'urgenza, la disciplina del concorso con altre misure sommarie anticipatorie.